La tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 141/2018.
Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (i.e. bollino) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” (i.e. segno identificativo) non ha natura di corrispettivo di detto servizio, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto.
Per quanto riguarda il regime IVA della tariffa relativa alle ispezioni onerose, l'Agenzia delle Entrate ritiene, invece, che la stessa assuma rilevanza agli effetti dell’IVA, in quanto remunera un’attività imputabile direttamente all’organismo esterno (sia esso una società a totale partecipazione pubblica ovvero una società privata) a fronte della quale il responsabile dell’impianto corrisponde detta tariffa.
In allegato la Risposta n. 141/2018 dell'Agenzia delle Entrate