È pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021 (su proposta del ministro della transizione ecologica di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze) che reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, ancorche' destinate ai soggetti proprietari, nonche' concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.
Il Dpcm entra in vigore oggi mercoledì 9 febbraio 2022. Le disposizioni del Decreto si applicano per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il credito d'imposta e' riconosciuto, in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:
a) alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ai fini di quanto disposto dall'art. 1, comma 156, della legge n. 145 del 2018, sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:
a) bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
b) rimozione dell'amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
e) recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non piu' adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
Il credito d'imposta e' altresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i suddetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il Dpcm è disponibile in allegato.