L’articolo 56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere la green economy”, attribuisce un credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non è soggetto al limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le modalità e i termini per la concessione e la fruizione del suddetto credito d’imposta sono definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In particolare, l’articolo 4, comma 8, del citato decreto del 15 giugno 2016 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dell’ambiente, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E dell'8 agosto 2017, ha istituito il codice tributo “6877” denominato “Credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto - articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.