Il nuovo articolo 242 bis del TU Ambientale D.Lgs 152/2006 introdotto dalla Legge 116/2014 (di conversione del decreto legge 91/2014 detto “Sblocca Italia”) prevede la procedura semplificata per le operazioni di bonifica.
L'art. 242 bis consente all’operatore interessato (responsabile dell'inquinamento - soggetto non responsabile della potenziale contaminazione) di effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).
Il Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana ha trasmesso agli enti interessati una nota condivisa con Arpat in cui fornisce indicazioni operative e chiarimenti in merito alla sua corretta applicazione.
Le precisazioni riguardano sostanzialmente le condizioni discriminanti per l'applicazione dell'art. 242 bis, le competenze in materia di bonifiche, la permanenza dell'obbligo di attivazione del procedimento di cui all'art. 242, le modalità di decorrenza del termine di 45 giorni previsto per la validazione dei risultati da parte di Arpat, le modalità di interruzione della procedura semplificata, l'utilizzo dell'applicativo SISBON.
LE CONDIZIONI DISCRIMINANTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 242 BIS. Le condizioni discriminanti per l’applicazione dell’articolo 242 bis sono:
- la matrice da bonificare è il suolo (anche in presenza di falda contaminata);
- la bonifica ha come obiettivo i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) relativa alla destinazione d’uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- gli interventi di bonifica devono essere completati entro 18 mesi più eventuali 6 mesi di proroga (salvo motivata sospensione);
- l’intervento di bonifica è sottoposto a validazione ex post dell’avvenuta bonifica da parte di Arpat.
L’applicazione dell’articolo 242 bis presuppone sempre la conoscenza dello stato di qualità della falda ma nel caso in cui risulti contaminata o potenzialmente contaminata:
- resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252;
- conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, mediante la predisposizione di una specifica analisi di rischio sanitario.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o all’atto di individuazione di contaminazioni storiche dovranno essere attuate le “Modalità applicative della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006” così come descritte nella deliberazione della Giunta Regionale Toscana (DGRT) n. 301/2010 che prevedono la notifica e le misure di prevenzione e indagini mediante l'utilizzo di SISBON.
PROCEDIMENTO. Successivamente all’attivazione del procedimento, l’operatore interessato potrà optare per l'applicazione dell’articolo 242 bis.
Il termine dei 45 giorni per la validazione dei dati decorre dalla presentazione ad Arpat dei risultati da parte del soggetto interessato.
L’esecuzione della bonifica deve concludersi nei successivi 18 mesi (salvo 6 mesi di proroga) dalla data di avvio della bonifica. Decorso tale termine, salvo proroga motivata, il procedimento ordinario torna ad essere istruito ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/2006.
Ove i risultati del piano di caratterizzazione di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC devono essere presentate, entro 45 giorni successivi alla comunicazione di difformità da parte di Arpat, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che torna ad essere istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/2006.