Arrivano i chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10).
Come è noto, il D.M. 120/2014 ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le classi d’iscrizione nelle categorie 9 e 10.
LA CIRCOLARE DEL MINAMBIENTE. Con la circolare n. 306 del 21 aprile 2015 pubblicata dal ministero dell'Ambiente, il Comitato nazionale dell'Albo dei Gestori ambientali, considerando che i requisiti previsti per l’iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, chiarisce che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014.
Per l’iscrizione in categoria 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di 15.000 euro prevista per l’iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000 euro.