Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. Lo stabilisce l'articolo 22 del Decreto Asset (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104) convertito con modifiche nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre.
La sentenza della Corte costituzionale
La norma è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge lombarda 27 dicembre 2006, n. 30, con la quale la Regione Lombardia ha trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 del Codice Ambiente attribuisce alle regioni. Secondo la Consulta, la potestà legislativa esclusiva statale (ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.
Per la Corte costituzionale i medesimi principi non possono non trovare applicazione nella specifica materia delle bonifiche: nel disegno del legislatore statale, contenuto nel codice dell’ambiente, si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
L'impatto della sentenza della Consulta
La sentenza ha avuto un impatto significativo in quanto negli ultimi anni, quasi tutte le Regioni italiane hanno delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica, favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio.
Cosa prevede l'art. 22 del Decreto Asset
Al fine di fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato, in assenza del quale si rischierebbe il blocco delle attività di bonifica, la norma inserita nel Decreto Asset stabilisce che “Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”.
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