Fisco

Bonus 110% e definizione di un'unità immobiliare come funzionalmente indipendente: la nuova risposta n. 810/2021 del Fisco

La condizione che un'unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune

mercoledì 15 dicembre 2021 - Redazione Build News

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La condizione che un'unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune.

Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 810/2021 pubblicata oggi 15 dicembre.

L'Istante rappresenta che è proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente.

Si tratta di un complesso turistico che ha un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica e acqua e dispone di accumuli di GPL condivisi tra varie unità abitative.

Fa presente, altresì, che le utenze elettriche sono dotate di "contatore a defalco" per ciascun appartamento e le spese sono ripartite in base ai consumi effettivi. Per le utenze di acqua e gas, invece, intende provvedere, qualora necessario, con l'introduzione di contatori per adottare lo stesso sistema di suddivisione.

Più dettagliatamente, l'Istante fa presente che gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni, dall'interno delle quali fino al punto di installazione dei contatori e di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l'allaccio condominiale.

Gli appartamenti sono dotati, altresì, di impianti di riscaldamento e raffrescamento (pompa di calore aria - aria) o solo riscaldamento tramite termo arredi ancorati alle pareti, non amovibili, alimentati a energia elettrica e distribuiti in tutti gli ambienti oggetto di intervento. Alcuni impianti sono stati installati recentemente durante l'anno in corso.

L'interpellante chiede se, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio):

- la definizione di "funzionalmente indipendente" possa essere applicata anche a contatori privati, posti direttamente a monte dell'allaccio delle singole abitazioni;

- se l'esistenza di "termo arredi fissi elettrici o pompe di calore aria – aria" distribuiti in tutti gli ambienti oggetto di intervento rientrino nella definizione di "impianto di climatizzazione invernale".

In relazione ai quesiti rappresentati, l'Agenzia delle entrate fa presente “che, come chiarito con la circolare 24/E del 2020, sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);

- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché

- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

A seguito delle modifiche previste dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della citata legge n. 178 del 2020 al comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, «Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Tanto premesso considerato che in base a quanto rappresentato in istanza, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all'allaccio condominiale, si ritiene che l'unità abitativa in questione non può ritenersi "funzionalmente indipendente" ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Sulla base delle disposizioni citate, infatti, la condizione che un'unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune.

Ne consegue che all'Istante, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare, non oggetto della presente istanza di interpello, sulla unità immobiliare, sita all'interno del complesso residenziale è precluso l'accesso al Superbonus.

Risulta, di conseguenza assorbito l'ulteriore quesito posto dall'Istante”.

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