Rispondendo a un quesito nel corso di Telefisco 2022, l'Agenzia delle entrate precisa che la risposta ad interpello 791/2021 – LEGGI TUTTO - “si riferisce all’applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici.
In particolare, la disposizione pro tempore vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ciò a condizione che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60% dei lavori dell’intervento complessivo.
In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al superbonus”.
Tale criterio, chiarisce l'Agenzia delle entrate, “si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2022”.
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