L'Istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale (...) - recante "Norme in materia di edilizia sociale" - con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.
L'Istante rappresenta, altresì, di avere il compito di mettere a disposizione alloggi economici per categorie svantaggiate, attraverso la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l'attuazione di interventi di edilizia convenzionata e agevolata.
L'Istante fa presente, al riguardo, che:
- svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta statuto, "esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell'ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale;
- gestisce, tra l'altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico. Tanto premesso, chiede se possa beneficiare del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 nonché optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 con riferimento ad interventi realizzati su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica e da esso gestiti.
Con la Risposta n. 162 di oggi 8 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate afferma che, “in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l'Istante eserciti le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, si ritiene che – fermo restando che la verifica dei profili soggettivi attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale presupponendo, dunque, un'indagine di natura extratributaria non esercitabile in sede di interpello – lo stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Va, inoltre, precisato che il Superbonus si applica con riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad "edilizia residenziale pubblica".
Si ritiene, infine, che l'Istante possa beneficiare dell'agevolazione in parola anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonchè per l'esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni.
Pertanto, nel caso in esame, atteso che, come riferito dall'Istante, il consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all'interno del consorzio stesso, si ritiene che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà del predetto consorzio di Comuni.
In tal caso, l'Istante potrà altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del citato articolo 121 del medesimo decreto Rilancio”.
In allegato la risposta
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