Fisco

Bonus 110% per interventi antisismici: il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico

La nuova risposta n. 240 del 13 aprile 2021 dell'Agenzia delle entrate sulla mancata presentazione dell'asseverazione

martedì 13 aprile 2021 - Redazione Build News

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Il decreto Rilancio “non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, già previsto dalle sopra riportate disposizioni ma dispone tra le altre, la possibilità di poter beneficiare per gli interventi antisismici (decreto legge n. 63 del 2013 commi da 1-bis a 1-septies) di un'aliquota più elevata di detrazione”.

Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 240 del 13 aprile 2021.

Nel caso in esame, l'Istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del 28 febbraio 2017 (ai fini dell'attestazione della classe di rischio sismico), in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019).

Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, l'Istante non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, non oggetto dell'istanza di interpello, eseguire i lavori fruendo della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).

Come chiarito con la circolare 19/E del 2020 è possibile fruire della detrazioned'imposta per interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di lavori su unità immobiliari che risulteranno con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso inabitativo. Pertanto, nel caso di specie, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR solo con riferimento alle spese per gli interventi realizzati sull'unità immobiliare (C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d'uso in abitativo.

In allegato la risposta n. 240 del 13 aprile 2021.

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