Relativamente ai prezzi di riferimento per i lavori di efficienza energetica, da diverso tempo i professionisti operano con dei parametri di costo che sono presenti anche nelle strutture normative. È sufficiente pensare ai prezzi di riferimento che vengono incentivati grazie al Conto Termico e ai rilievi annuali che l’ENEA conduce per individuare i prezzi di riferimento a metro quadro o a kW termico per le tecnologie incentivate dalle detrazioni fiscali. Non sorprende, quindi, che nel Decreto requisiti minimi, attuativo del Decreto Rilancio convertito di legge – di cui è in circolazione la bozza – siano previsti, nell’Allegato I, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia di intervento.
Innanzitutto sono necessari alcuni chiarimenti: i prezzi di riferimento sono collocati su una forbice di mercato tutto sommato generosa, sono decisamente più alti rispetti a quelli indicati dal Conto Termico. Tale disparità dovrebbe soddisfare le esigenze dei produttori, delle imprese, e tranquillizzare il professionista che dovrà rilasciare l’asseverazione sulla congruità dei costi – come previsto al comma 13 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Le criticità
Tuttavia persiste la presenza di punti sfavorevoli per alcune categorie professionali. In relazione al lavoro fornito dai produttori, indicare dei prezzi di riferimento che sono collocati nella forbice alta delle variazioni del mercato porterà a escludere i prodotti dalle caratteristiche più performanti che si troveranno compressi dal tetto massimo. Sarà facilitata, al contrario, la diffusione di tecnologie che si troveranno e che già si trovano ad avere un prezzo collocato ben al di sotto del tetto massimo di spesa per la tipologia di intervento previsto nell’allegato del Decreto. Un risultato possibile potrebbe essere l’aumento del prezzo delle tecnologie considerate come meno performanti perché dimostrerebbero un più ampio margine di crescita. Ricordiamo che con il Bonus 110% la committenza di fatto non ha un esborso diretto e personale, perché il costo è integralmente rifinanziato dallo Stato. A tal proposito segnaliamo che la federazione Finco ha già richiesto un approfondimento alla segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del sottosegretario Misiani in merito ai prezzi indicati.
È possibile affermare che per il professionista questi prezzi di riferimento sono una tutela per la separazione sulla congruità dei costi? Sfortunatamente, i tetti di spesa non distinguono assolutamente tra caratteristiche tipologiche dei singoli prodotti. Portando come esempio la casa e i serramenti, non viene proposta una differenza tra serramenti in PVC, in alluminio, in legno o in materiali compositi. Pertanto il professionista non dovrà asseverare che il costo è congruo in relazione al tetto massimo al metro quadro di spesa, ma dovrà comunque effettuare un computo metrico sulla base di quelli che sono i prezziari di riferimento indicati dal Decreto Rilancio e dalla bozza del decreto del MiSE. Ricordiamo che sono i prezziari degli enti locali, delle camere di commercio, o anche i prezziari della tipografia del Genio Civile come indicato nella bozza del decreto del MiSE. Ecco che il riferimento di prezzo delle caratteristiche qualitative è desumibile dal prezziario e dal computo metrico del professionista, che quindi dovrà elaborare una valutazione della congruità già in fase di elaborazione del computo metrico stesso confrontando la tabella del MiSE, perché dovrà restare sotto il limite in essa indicato.
I riferimenti di prezzo indicati non sono ritenuti soddisfacenti neppure dalle imprese. La generosità dei limiti imposti sicuramente consentirà all’impresa di lavorare con maggior agio, rispetto a quanto fatto in precedenza con dei ribassi pesanti; però non permette la discriminazione tra un lavoro di qualità offerto da un’azienda che si colloca nella fascia di prezzo medio-alta della tabella, e il servizio di un’impresa proveniente dalla fascia bassa del mercato, che ha l’opportunità di diventare molto competitiva rispetto al prezzo attuale, grazie alle ampie maglie consentite dalle tabelle di prezzo. In sintesi, il professionista non solo dovrà valutare la congruità dell’intervento dal punto di vista dei costi, ma dovrà avere anche un parametro qualitativo sull’esecuzione e sui materiali impiegati.
Purtroppo, nonostante tutte le buone intenzioni del legislatore, ancora una volta ci troviamo a dover constatare che l’atteggiamento prescrittivo, anziché tutelare la collettività e le finanze dello Stato, corre il rischio di danneggiarle. Eppure i professionisti da anni stanno portando avanti la richiesta di un approccio più prestazionale confidando su un reale spirito di sussidiarietà, che permetta al professionista di consigliare la committenza e la collettività sulla base di progettualità e tecnologie con il miglior rapporto costi/benefici.
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