Una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) e con difficoltà motorie ha intenzione di far installare un montascale, a proprie spese, nell’edificio condominiale in cui vive. Può chiedere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta o deve attenersi alla ripartizione millesimale della tabella condominiale?
risponde Fisco Oggi
L’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche. Per questi interventi, previsti dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e), è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2024, una detrazione del 50% (da ripartire in 10 anni) su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Considerato che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini, che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali della tabella condominiale (risoluzione n. 336/2008).
Si ricorda, infine, che l’ultima legge di bilancio ha introdotto, solo per le spese sostenute nel 2022, una nuova agevolazione fiscale per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Essa consiste in una detrazione del 75% (da ripartire in cinque anni) e da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La norma che disciplina questa agevolazione è l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020.