Nel caso in cui si effettui un intervento di manutenzione straordinaria ex articolo 16-bis, lettera b) Tuir, con relativa presentazione di Cila allo sportello comunale competente, è possibile cedere la totalità delle spese sostenute e agevolate al 50%, ivi comprese quelle relative a interventi che, se singolarmente considerati, rientrerebbero tra quelli riportati ad altre lettere del medesimo comma per le quali non è consentita l’opzione ex articolo 121, Dl 34/2020 (esempio installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore, rientrante tra gli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico ex articolo 16-bis, lettera h, Tuir, non ricompresi tra quelli cedibili/scontabili, ma eseguito nell’ambito di un più complesso intervento di manutenzione straordinaria)?
Riportiamo la risposta dell'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2022:
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121 l’opzione può essere esercitata, tra l’altro, anche per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.
Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici indicati che, attualmente, danno diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Con vari documenti di prassi è stato sempre affermato che tale detrazione spetta anche per gli interventi “di completamento” dell’intervento principale – che, autonomamente considerati non rientrerebbero, invece, tra quelli agevolabili. Nel caso di specie, comunque, si nutrono perplessità nel considerare l’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore quale intervento di completamento «nell’ambito di un più complesso intervento di manutenzione straordinaria».
Va, tuttavia, rilevato che per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia quale, tra gli altri, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, visto che l’articolo 123, comma 1, del Dpr 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) stabilisce che «Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, numero 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]» (circolare 7/E del 2021).
Pertanto, con riferimento a tali interventi, è possibile optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione del 50% delle spese sostenute, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
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