Risponde Caf Acli srl - Centro di Assistenza Fiscale Acli
Il cambio di destinazione d’uso dell’immobile è detraibile col bonus 50% sulle ristrutturazioni. Sia chiaro, però, che la trasformazione deve portare necessariamente a un immobile destinato all’utilizzo residenziale. Sovente vengono posti dubbi sulla possibilità di portarsi in detrazione i lavori effettuati per trasformare un appartamento in un ufficio o viceversa, ma per l’esattezza il beneficio sul cambio di destinazione d’uso è appunto applicabile solo quando la trasformazione porti ad un’unita immobiliare abitativa. Le radici di questa sfaccettatura, fra le tante di cui si compone la detrazione al 50% (ex 36%), vanno ricercate nella Legge 457 del 1978, secondo la quale (articolo 31) fra gli interventi “di recupero del patrimonio edilizio” rientrano anche “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Tale tipologia di interventi è stata in effetti inglobata nella Legge istitutiva del bonus ristrutturazioni, la n. 449/97, che premia i (soli) lavori “effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute”. L’espressione “singole unità immobiliari residenziali” esclude quindi con chiarezza qualunque altro tipo di intervento non eseguito su immobili abitativi, ma non esclude tuttavia il beneficio per i cambi di destinazione d’uso quando siano finalizzati a ricavarne un’abitazione (categoria catastale A). Su questo argomento si era soffermata nel 2005 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14/E dove si presentava il caso di un contribuente intenzionato a convertire in abitativo un immobile strumentale agricolo (nella fattispecie un fienile).
L’aspetto problematico – scriveva l’Agenzia – riguarda la circostanza che il fabbricato oggetto dell’intervento, un fienile, risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare. Infatti, in materia di destinazione d’uso del fabbricato oggetto dei lavori è stato espressamente precisato che sono esclusi dal beneficio fiscale i lavori realizzati su “edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
In altre parole il dubbio era legato al fatto che l’esecuzione dei lavori fosse eseguita di fatto su un immobile non residenziale, un fienile appunto, da trasformare in abitazione. Ciononostante la risposta dell’Agenzia era stata positiva, ritenendo che fosse comunque possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta. Ora, al di là del singolo caso, tale principio è applicabile ogniqualvolta si realizzino degli interventi per il cambio destinazione d’uso, purché a fini abitativi, alla sola condizione che dalle abilitazioni urbanistiche rilasciate dal Comune sia evinca con chiarezza la finalità dell’intervento. In conclusione, a prescindere da quale sia la categoria catastale dell’immobile di “partenza”, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è sempre detraibile come intervento di ristrutturazione edilizia.