Con la risposta n. 292 del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate si occupa dell’istanza del proprietario di una villetta (di categoria catastale A/7) dislocata su più piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, comma 1, Dl 34/2020 (il Superbonus), nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con riferimento a tali ultimi interventi, nel 2021, è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dell'immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l'istante sta valutando di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
L'istante chiede di chiarire:
- se, con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022
- se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, "trainati" da interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, comma 1, Dl 34/2020, possa portare in detrazione le relative spese, con l'aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo Dl 34/2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi "trainati" di cui al comma 2 del medesimo articolo 119
- in subordine, se per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - seppure contestuali a interventi "trainanti" - sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di quella prevista dall'articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l'aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come "trainati”.
LA RISPOSTA DELL'ADE. Nella risposta l’AdE scrutina anche la disciplina del Superbonus, previsto dall'articolo 119 Dl 34/2020, che disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cfr anche circolare 24/2020 e risoluzione 60/2020).
Ciò posto, prosegue l’Agenzia, l'articolo 1, comma 66, lettera d) legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha modificato il comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi "trainati" dagli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al comma 1 anche quelli “previsti dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e)” Tuir “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Pertanto, spiega l’Agenzia, la detrazione di cui al citato articolo 119-ter è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l'istante, potrà, alternativamente, continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del Rilancio prevista nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di 50mila euro.
Questo, anche con riferimento alle spese che sosterrà nel 2022, per gli ulteriori interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, a nulla rilevando che tali interventi - in quanto effettuati congiuntamente a lavori "trainanti" di efficienza energetica - possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus, nel limite di spesa previsto di 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica.
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