Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che sblocca finalmente l’attuazione del bonus acqua potabile, il credito d’imposta del 50% per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere e a ridurre il consumo di contenitori in plastica. Il provvedimento (IN ALLEGATO) definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione da trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. La prima finestra si apre quindi nel 2022, per le spese sostenute nel 2021.
Chi ha diritto al bonus e a quali prodotti si applica
Il bonus, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, consiste in un credito d'imposta del 50% fino a una disponibilità di 5 milioni di euro all’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di: sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Possono beneficiarne le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
A quanto ammonta il credito d’imposta
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta
fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente
presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno,
con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 1, comma
1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’ammontare complessivo del
credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Come richiederlo
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento del 16 giugno sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato approvato dall’Agenzia tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
IN ALLEGATO:
- Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Modello di comunicazione
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni