L’accesso al bonus acqua potabile è possibile anche se le spese sono state sostenute in contanti, ma solo fino alla data del 15 giugno. A specificarlo è il provvedimento n. 153000/2021 pubblicato mercoledì 16 giugno dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui sono state definite le modalità di fruizione del bonus ed è stato approvato il modello per l’invio della comunicazione.
Per ottenere l’agevolazione bisogna rispettare due condizioni vincolanti: la tracciabilità del pagamento (ad eccezione dei beneficiari che esercitano l'attività di impresa in contabilità ordinaria)e l’indicazione in fattura o nel documento commerciale del codice fiscale di chi richiede il credito.
Questi obblighi, però, valgono soltanto a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso — quindi dal 16 giugno 2021. Per le spese effettuate in precedenza, il credito d’imposta è quindi riconosciuto lo stesso, anche se i pagamenti sono avvenuti con modalità non tracciabili. In caso di mancanza del codice fiscale del richiedente, si potrà integrare la fattura o il documento commerciale che attesta la spesa, annotando il codice fiscale di chi richiede il credito.
Il bonus acqua potabile
Previsto dalla Legge di Bilancio (art. 1 commi 1087-1089), il bonus consiste in un credito d'imposta del 50% fino a una disponibilità di 5 milioni di euro all’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di: sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290 finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Al punto 3.2 del Provvedimento dell’Agenzia, viene specificato che, ai fini della corretta imputazione delle spese nell’anno di riferimento, persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata dovranno rispettare il criterio di cassa (guardando quindi alla data dell’effettivo pagamento).
Imprese individuali, società, enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria, invece, viaggeranno per competenza: per questi ultimi soggetti, dunque, il credito maturerà a partire dalla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori.
Quando sarà possibile inviare la richiesta?
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato approvato dall’Agenzia tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.