La demolizione e il rifacimento di un immobile facente parte di un complesso residenziale ricadente in una zona sismica, può beneficiare del Superbonus (Dl n. 34/2020), se l’istante ha firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avviene tra settembre e ottobre 2020. L’agevolazione, infatti, al ricorrere di tutti i requisiti indicati dalla normativa e dalla prassi, spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. E' quanto indicato in sintesi nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 325/2020.
L’istante, che pensava comunque di utilizzare il Sismabonus (articolo 16, Dl n. 63/2013), chiede in sostanza se può fruire dell’aliquota più elevata, pari al 110% della spesa sostenuta. Per l’opzione “sconto in fattura”, altro quesito posto dall’istante, l’Agenzia ricorda fra l’altro il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta in esame, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese. Per quanto riguarda l'ammontare massimo dello sconto in fattura, l’Agenzia precisa che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante.
Infine, in merito alla possibilità che l’impresa non conceda lo sconto in fattura, l’Agenzia rileva semplicemente che per tale opzione è necessario l’accordo con il fornitore, rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la Risposta n. 325 del 9 settembre 2020