Il comma 320 della Legge di stabilità 2016 amplia il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi, istituito dall’art. 10 del D.l. 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 2014 (c.d. bonus alberghi).
Chiarimenti in proposito sono forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, che illustra le norme di interesse fiscale contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
BONUS ALBERGHI. Il citato articolo 10, comma 1 del decreto n. 83/2014 riconosce a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese indicate ai successivi commi 2 e 7 sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto dal successivo comma 7.
Le spese ammissibili al credito di imposta in questione sono quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo del 7 maggio 2015, emanato ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014, sono state adottate le disposizioni attuative della misura.
In particolare, l’articolo 5 del suddetto decreto di attuazione disciplina la procedura di accesso al beneficio e prevede che, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentino apposita domanda al Mibact il quale, entro sessanta giorni, comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione, previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché dei limiti delle risorse disponibili.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto del limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013, relativo al regime “de minimis”.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2016. Tuttavia, solo con riferimento alle spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta 2015, atteso che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
Il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto delle operazioni di versamento.
LIMITI DI FRUIZIONE. Relativamente ai limiti di utilizzo – in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitutiva - il credito soggiace agli ordinari limiti di fruizione previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008).
Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite di euro 700.000) si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, secondo cui “(…) qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale dei 516.456,90 (ndr. attualmente, 700.000 euro), sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il limite di cui al citato articolo 34, non riguarda i crediti di imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti - come nel caso de quo - nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr ex multis Circolare n. 219 del 18 settembre 1998 e risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999).
Si precisa, inoltre, che per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (cfr Circolare n. 13 del 2011 e relazione illustrativa al DL n. 78 del 2010).
BONUS ALBERGHI RICONOSCIUTO ANCHE SULLE RISTRUTTURAZIONI CON AUMENTO DI CUBATURA (PIANO CASA). Il comma 320 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 inserisce, nell’ambito dell’art. 10 citato, il comma 2-ter, ai sensi del quale il credito di imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui dagli interventi di ristrutturazione consegua un aumento della cubatura, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).
E’ demandata ad un decreto ministeriale l’attuazione delle disposizioni in commento.