Una società consolidata che, nel 2021 ha maturato un importante credito per investimenti in beni strumentali nuovi, può attribuire il bonus alla consolidante nei limiti di quanto consentito dalla normativa, per un importo pari alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione. Essendo un credito d'imposta che transita dal quadro RU, la consolidata non è tenuta a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione. La consolidante, nel modello Cnm2022 indicherà il credito risposta ricevuto.
Il chiarimento interpretativo, con la normativa di riferimento e le modalità di compilazione è illustrato nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 543 del 3 novembre 2022 (in allegato).
L’Agenzia ricorda la misura di favore prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056, della legge n. 178/2020), applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. La disposizione si pone in linea di continuità con la precedente disciplina sul bonus investimenti prevista dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160/2019), Tuttavia, a differenza di quest’ultima, l’attuale normativa non prevede alcun divieto di cessione o trasferimento del credito all’interno del consolidato fiscale. Tale indirizzo è confermato in diversi documenti di prassi (risposta n. 191/2019, risposta n. 133/2021, risoluzione n. 45/2022).
Quindi ogni società che partecipa alla tassazione di gruppo può trasferire i propri crediti alla società consolidante per consentire la compensazione con l’Ires dovuta, per un totale non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione consolidata. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito oggetto d'interpello, esposto nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non ha il limite di utilizzo in compensazione previsto dall'articolo 25 del Dlgs n. 241/1997. Tali crediti inoltre non hanno l’obbligo di approvazione preventiva per essere compensati. La circolare n. 28/2014 infatti precisa che sono “esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa”.
Le esclusioni sopra richiamate non si applicano, invece, nel caso in cui oggetto di cessione alla "fiscal unit" sia, ad esempio, l'eccedenza del credito Iva considerando il limite secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabile in compensazione di importo superiore a quanto indicato dall’articolo 25 Dlgs n. 241/1997.
L’Agenzia evidenzia che in ogni caso i trasferimenti dei crediti agevolativi o dei crediti Iva sono consentiti ai soli fini della compensazione con l’Ires di gruppo e per la parte non utilizzata per altri tributi. Tale compensazione non può essere superiore all’Ires risultante a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione del consolidato.
Nel caso in esame, la consolidata può legittimamente trasferire i crediti maturati con gli investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo corrispondente alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione. In caso di continuità del consolidato nazionale nel 2023, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del bonus maturato nel 2021, se non utilizzata e nei limiti dell'Ires di gruppo.
COMPILAZIONE DEI MODELLI. Per quanto riguarda la compilazione dei modelli l’Agenzia precisa che “la società consolidata compilerà la sezione V ("Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato") del quadro GN ("Determinazione del reddito ai fini del consolidato") del Modello Redditi SC, righi da GN23 a GN26, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (in colonna 3);
- la società consolidante compilerà la sezione VI ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del Modello CNM, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITISC/2022, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), il codice fiscale della società che ha attribuito il credito (in colonna 3), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (colonna 4);
- la consolidante compilerà, altresì, la sezione I ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") del Modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1) indicato nel quadro NX, sez. VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6”.
Su tali modelli non sarà apporre il visto di conformità.
La quota residua dell’Ires di gruppo potrà essere compensata con il credito Iva trasferito dalla società consolidata, per un importo massimo di 2 milioni di euro.
Pertanto, conclude l’Agenzia:
“- la società consolidata potrà presentare la dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2021, compilando in tal caso il rigo VX6 del quadro VX, indicando nel campo 1 il codice fiscale della consolidante, e nel campo 2 l'importo del credito ceduto;
- la società consolidante, a sua volta, compilerà la sezione X ("Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del modello CNM, nonché la sezione II ("Eccedenze di imposte diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") dello stesso Modello CNM, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1), indicato nel quadro NX, sez. X, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5.
In tale evenienza, come già anticipato, entrambe le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere soggette ad apposizione del visto di conformità o, in alternativa, alla sottoscrizione da parte dell'organo di controllo di ciascuno dei soggetti che presenta la dichiarazione”.