Una società che ha effettuato la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, e che intende avvalersi del bonus “investimenti in beni strumentali nuovi”, per verificare se applicare la misura introdotta con la legge di Bilancio 2020 o quella, rafforzata, relativa alla legge di Bilancio del 2021, deve considerare il momento di effettuazione dell’investimento e cioè, nel caso rappresentato, la consegna del bene. Essendo la fornitura avvenuta dopo giugno 2021 l’istante dovrà applicare la disposizione della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056). È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 107/2022 (in allegato).
L’istante, nel dettaglio, fa sapere che il contratto per la fornitura del bene è stato firmato nel 2019, con versamento alla sottoscrizione di un acconto pari al 20%, la consegna dei macchinari è stata effettuata dopo il 30 giugno 2021 e le attività di montaggio e collaudo saranno eseguite nel 2022. Chiede, quindi, qual è il periodo in cui l’investimento si deve considerare realizzato ai fini della corretta applicazione della misura di favore, visto che le disposizioni contenute nelle due leggi di Bilancio per un limitato periodo si sovrappongono.
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che la disposizione della legge di Bilancio 2020, articolo 1, comma 185, prevede un credito d’imposta “Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Analogo beneficio viene riconosciuto dall’articolo 1, comma 1056, della legge di Bilancio 2021 “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
La parziale sovrapposizione delle date delle due disposizioni è stata chiarita con la circolare n. 9/2021. Il documento di prassi distingue gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non sussistano tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina della legge di Bilancio 2020, nel secondo caso valgono invece le misure della legge di Bilancio 2021.
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento va rilevato che nel caso in esame l'impegno contrattuale della fornitura non consiste nella mera consegna del bene includendo anche altri adempimenti come il montaggio, le prove di funzionamento o la successiva assistenza. Va rilevato però che le ulteriori attività nel caso descritto dall’istante non sono essenziali ai fini del completamento degli obblighi contrattuali, avendo le parti concordato nel contratto che la proprietà si trasferiva con la consegna del bene.
L’Agenzia ritiene, quindi, che è proprio il momento della consegna del bene che individua l’effettuazione dell’investimento. Considerato che, secondo quanto rappresentato dall’istante, il contratto è stato firmato nel 2019 ma la consegna del bene è avvenuta dopo il 30 giugno 2021, la fattispecie in esame ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2021, che riconosce il beneficio agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.