Può il promissario acquirente di un immobile abitativo godere della detrazione sugli interventi di ristrutturazione (o risparmio energetico) pur non avendo ancora concluso l’acquisto vero e proprio dell’immobile? La risposta è sì, ma non è immediata come sembra. In primis, sulle guide fiscali delle Entrate ai bonus 50 e 65% viene spiegato che coloro a quali spetta la detrazione sono:
- i proprietari o nudi proprietari
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- i locatari o comodatari
- i soci di cooperative divise e indivise
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
- che sia stato registrato il compromesso;
- che sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
- che abbia eseguito gli interventi a proprio carico.
Con riferimento invece alla necessità dell’acquirente di essere “immesso nel possesso” dell’immobile, l’immissione equivale in pratica a un’anticipazione degli effetti del preliminare, a seguito della quale lo stesso acquirente, ancor prima del rogito vero e proprio, potrà già godere del possesso e della detenzione del fabbricato. In termini semplici sarà lui a disporne fisicamente pur non essendone ancora il legittimo proprietario.
Tale godimento si esplicita ad esempio nei casi in cui il soggetto, non disponendo di altre soluzioni abitative, si trasferisce subito nell’immobile che si è impegnato a comprare, o appunto quando, nell’intenzione di apportare delle modifiche, decide di eseguire dei lavori prima di trasferirsi e comunque non prima di aver registrato il preliminare, pena la nullità della detrazione (si ricorda che eventuali comunicazioni SCIA, CILA o CIL dovranno riportare sia il nome del venditore che dell’acquirente).