Lo studio associato istante rappresenta di svolgere attività di ''Servizi forniti da dottori commercialisti'' nella forma giuridica di associazione professionale, assoggettando i propri redditi ad imposizione fiscale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 5, comma 3, lett. c) del TUIR.
L'Istante intende acquistare crediti d'imposta di cui al combinato disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e precisa, al riguardo, che:
- i crediti d'imposta sono riconducibili alle detrazioni disciplinate dal citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettanti per spese sostenute nel periodo d'imposta 2022 e saranno utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in quattro rate annuali;
- il valore nominale dei crediti differirà dal costo sostenuto per l'acquisto dei medesimi.
Con documentazione integrativa, l'Istante ha chiarito che i predetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti allo stesso associati.
Ciò posto, chiede all'Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.
La Risposta n. 472/2023 del Fisco
Nella Risposta n. 472/2023, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente ricordato il presupposto impositivo sancito dall’articolo 1 del Tuir, basato sul possesso di redditi in denaro o in natura, nonché la disciplina fiscale delle associazioni professionali costituite tra persone fisiche, assimilate dallo stesso Tuir (articolo 5, comma 3, lettera c) alle società semplici. Tale analogia comporta che le associazioni professionali non possono svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 5 del Tuir, sia imputato per trasparenza in capo a ciascun socio.
Oltre a ciò, l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 472/2023 ha riepilogato le numerose disposizioni normative e della prassi intervenute sul tema di bonus edilizi, incluse quelle sull’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura al posto dell’utilizzo diretto.
L’operazione non genera reddito imponibile
Secondo l'AdE, uno studio di commercialisti che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.