Fisco

Bonus edilizi e bonifico errato: indicazioni dall'Agenzia delle entrate

Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa

mercoledì 28 agosto 2024 - Redazione Build News

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L’anno scorso ho acquistato dei climatizzatori a pompa di calore pagando la relativa fattura con bonifico postale online. Il Caf cui mi sono rivolto per la compilazione del modello 730/2024 mi ha informato che la spesa non è presente nella dichiarazione precompilata, poiché il bonifico che ho utilizzato è di tipo ordinario e non quello dedicato alle detrazioni fiscali. È possibile adesso fare qualcosa o devo rinunciare alle detrazioni?”.

A questa domanda di Domenico A. ha risposto la rivista online dell'Agenzia delle entrate, su “La posta di FiscoOggi”.

“Per situazioni analoghe a quelle rappresentate nel quesito l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni. In particolare, con riferimento agli adempimenti da seguire per avvalersi della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ha affermato che è sempre necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato in cui devono essere riportati tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

L'indicazione dei dati richiesti


Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Documentazione da presentare in sede di dichiarazione dei redditi


Questa documentazione deve essere esibita dal contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 43/2016)”, conclude FiscoOggi.

Leggi anche: “Riqualificazione energetica edifici, l'errore nel bonifico non preclude l'Ecobonus 65%

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