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Bonus edilizi: cessioni e sconti in fattura a quota 160,7 miliardi, di cui compensati soltanto 25,5

I dati comunicati dalla sottosegretaria per il MEF, Lucia Albano, che ha risposto a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera

giovedì 16 novembre 2023 - Alessandro Giraudi

sede-mef

160,7 miliardi di euro, di cui compensati soltanto 25,5 miliardi: sono gli ultimi dati resi noti dal MEF sulle cessioni e gli sconti in fattura relativi ai bonus edilizi, rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023.

I numeri li ha forniti ieri la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, rispondendo in commissione Finanze della Camera all'interrogazione (primo firmatario Emiliano Fenu del M5S) avente ad oggetto “Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi”.

L'interrogazione

Gli Interroganti hanno chiesto di sapere quale sia l’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi distinguendo i dati per tipologia di bonus e con specificazione:
- dell’ammontare delle detrazioni maturate per anno;
- dell’ammontare delle detrazioni trasformate in crediti d’imposta a seguito di cessione o sconto in fattura, rispetto al totale delle detrazioni e con riferimento ai singoli bonus edilizi (in particolare il superbonus 110%);
- l’ammontare dei crediti già oggetto di compensazione e la quota annua ancora smaltire;
- l’attuale ammontare dei crediti del settore costruzioni, bancario, assicurativo, altri settori, e il valore delle compensazioni e del debito residuo per settore nonché la stima prudenziale della capienza fiscale residua;
- la quota di crediti ancora classificabile come « incagliati ».

La risposta del MEF

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, la sottosegretaria Albano precisa che, “con riferimento al primo quesito, quanto all’ammontare delle detrazioni anno per anno ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 e 2021. Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno disponibili nei primi mesi del 2024.

Con riferimento al secondo quesito, nella allegata tabella sono, invece, indicate le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, rilevate dalle comunicazioni finora inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus.

Nel medesimo file è indicato l’ammontare dei crediti di cui al punto precedente che sono stati finora utilizzati in compensazione tramite modello F24, specificando altresì l’importo delle rate fruite nel 2023 e l’ammontare delle rate residue dello stesso anno (terzo quesito).

Con riferimento al quarto quesito, l’Agenzia delle entrate fa presente che la distinzione dei crediti in base al settore economico di appartenenza del cessionario (costruzioni, bancario, assicurativo) richiede specifiche elaborazioni piuttosto complesse, che sono in corso di completamento e saranno fornite non appena disponibili.

Per quanto riguarda, poi, « la stima prudenziale della capienza fiscale residua » dei soggetti che detengono i crediti, l’Agenzia segnala che non è possibile determinare con sufficiente attendibilità la capacità di un certo soggetto di assorbire in compensazione i bonus edilizi ai fini del pagamento dei propri debiti fiscali e contributivi, in quanto ciò dipende da caratteristiche peculiari soggettive e propensioni individuali che non sono note.

Infine, si evidenzia che non è parimenti possibile determinare « la quota di crediti ancora classificati come incagliati » (quesito 5) in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”, conclude Albano.

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