Fisco

Bonus edilizi e crediti inutilizzabili, dal 1° dicembre nuova funzionalità nella Piattaforma

A partire dal 1° dicembre 2023 sarà disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i bonus inutilizzabili. Nuova Faq sui crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

venerdì 24 novembre 2023 - Alessandro Giraudi

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A partire dal 1° dicembre 2023 sarà disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili.

Il servizio, messo a punto da Entrate e Sogei, deve essere utilizzato dall’ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020), per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini. In un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2023 il contenuto e le modalità di invio della comunicazione.     

La norma che ha definito tale onere è l’articolo 25 del Dl n. 104/2023. La disposizione prevede che l’ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, i bonus inutilizzabili, cioè quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.

Cosa deve comunicare il cessionario

Il nuovo servizio web prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:

- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.

In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.         

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.

Crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro: Faq del 23 novembre 2023

Sullo stesso tema si segnala, inoltre, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia, una Faq che riportiamo.

Domanda
Premesso che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, l’ultimo cessionario del credito, derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta inutilizzabili, intendendosi per tali quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, si chiede di sapere se i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione.

Risposta
Al riguardo, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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