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Bonus Edilizi: dal 1° marzo cambia la ritenuta d'acconto. La spiegazione del Fisco

La novità è contenuta all'interno dell'ultima Legge di Bilancio e riguarda la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia

giovedì 25 gennaio 2024 - Redazione Build News

building-1804030_1280 Fonte Pixabay

Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio c'è anche il cambio relativo alla ritenuta d'acconto sui bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia. In particolare, dal 1° marzo il pagamento, effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale, deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

I dettagli della norma

Come si legge nella nota del Fisco relativamente ai commi 88-90 della Legge di bilancio che trattano il tema della Ritenuta bonifici e provvigioni

"La normativa di nuovo conio aumenta dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione".

Gli interventi oggetto di interesse

Gli interventi che saranno interessati dalla modifica della ritenuta d'acconto sono tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, cioè il Bonus Casa, il Superbonus, il Bonus barriere architettoniche 75%, l’Ecobonus e il Sismabonus. Tutti gli istituti bancari e Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma. Il pagamento dev'essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere: la causale del versamento, il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

E i bonifici precedenti?

Per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024 si continuerà invece ad applicare il valore dell’8%. 

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