Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus 110%, indicate nell’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (bonus ristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Dl n. 34/2020.
È uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle Faq sul Dl n. 157/2021 anti-frodi, la misura che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi, prevedendo fra l’altro, con l’inserimento dell’articolo 122-bis nel Dl “Rilancio”, lo stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in fattura nel caso in cui emergano profili di rischio da verificare.
FAQ N. 2. Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio” (articolo 119, comma 13-bis).
FAQ N. 4. Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
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