Con riguardo ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 anti-frodi, non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate oggi sul sito dell'AdE (LEGGI TUTTO). Si tratta delle risposte del Fisco alle domande sul nuovo obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, obbligo esteso a tutti i bonus edilizi dal decreto anti-frodi - decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.