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Bonus edilizi e bonus verde: tutte le novità della Manovra all'esame del Senato

Introdotta la possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati

lunedì 6 novembre 2017 - Redazione Build News

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Mercoledì 8 novembre la Commissione Bilancio del Senato inizierà l'esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Vediamo in particolare, con l'ausilio del dossier del Servizio del bilancio del Senato, l'articolo 3 del Ddl intitolato “Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato”.

EFFICIENZA ENERGETICA. Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, operando sull'art. 14 del D.L. 63/2013, il disegno di legge della Manovra 2018 prevede (comma 1, lettera a):

- la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione per le spese di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari;

- la riduzione dal 65% al 50% della misura dell'agevolazione per le spese, sostenute a partire dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

- la riduzione dal 65% al 50% della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

- la possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati;

- l'estensione delle attività di verifica condotte da ENEA su tutte le fattispecie agevolate previste dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e quindi non più soltanto su quelle relative alle parti comuni e condominiali;

- il riconoscimento delle detrazioni fiscali previste in relazione ad interventi di riqualificazione energetica anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché agli altri enti che perseguono le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- il rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, per definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia in situ eseguiti da ENEA e volti ad assicurare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso ai benefici. L'ENEA, ai fini di assicurare la coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, il DDL bilancio operando sull'art. 16 del D.L. 63/2013, prevede (comma 1, lett. b):

- la proroga al 31 dicembre 2018 dell'agevolazione nella misura del 50% delle spese sostenute;

- l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste per interventi antisismici dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato articolo 16 ricomprendendovi anche gli IACP, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- la proroga per l'anno 2018 della detrazione fiscale nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2017;

- la trasmissione all'ENEA di informazioni sugli interventi effettuati volti al recupero del patrimonio edilizio al fine di consentire all'Ente di poter effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolati ai sensi dell'art. 16 del D.L. 63/2013. L'ENEA, sulla base dell'elaborazione delle informazioni ricevute, trasmette una relazione sui risultati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

BONUS VERDE. Con i commi da 2 a 5 si propone, per l'anno 2018, l'introduzione di una nuova detrazione fiscale in relazione ad interventi di sistemazione a verde di aree e per la realizzazione di coperture a verde di giardini pensili. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione IRPEF di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a 5000 euro per unità abitativa. Deve trattarsi di spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi riguardanti aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Sono ricomprese nell'agevolazione le spese di progettazione e manutenzione connesse agli interventi predetti. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative ad interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un massimo di euro 5.000 per unità abitativa. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per fruire della detrazione, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, le spese devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

CEDOLARE SECCA. Con il comma 6 si estende fino al 2019 la riduzione dell'aliquota della c.d. cedolare secca al 10 % prevista dalla legislazione vigente fino al 31 dicembre 2017 per gli immobili a canone concordato.

FONDO PER LE GARANZIE SU OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. Al comma 1, lettera a), punto 8, laddove, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 3-bis, è inserito il comma 3-quater, in cui si prevede che, al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi.

A tal fine, la dotazione del fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020, a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

È stabilito che per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

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