Slittamento dei termini per l'utilizzo dei crediti d’imposta ex articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio - rispettivamente, bonus edilizi e crediti emergenziali anti Covid - sottoposti a sequestro penale per decisione dell’Autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti avviati contro chi ha sfruttato in modo illecito il meccanismo della loro cessione.
È quanto prevede l'articolo 3 del decreto legge n.13/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 e in vigore da sabato.
La norma elimina i dubbi che frenavano l’acquisto dei crediti sequestrati: è infatti previsto che, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti possano essere impiegati entro gli ordinari termini fissati dai commi 3 delle due disposizioni, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Di fatti, quindi, i termini entro cui fruirne sono sospesi per la durata del provvedimento cautelare, per poi riprendere a decorrere dal momento del dissequestro.
Conseguentemente, per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria, con relativa estensione dei termini per le attività di accertamento.
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