“Dall'uscita del decreto "antifrodi" ci siamo attivati per verificarne le conseguenze, ed a oggi, dopo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in data 22/11/2021 e con la riattivazione del suo sito per la gestione della riattivazione dei crediti, mi sembra poter dire, supportato dai professionisti, che non rimangono molti aspetti, tra quelli fondamentali, su cui avere delle risposte”.
Lo scrive su facebook il senatore Gianni Girotto, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Senato e Presidente della Commissione I Affari costituzionali.
“Prima di proseguire, prego sempre i clienti finali di rivolgersi ai Professionisti, e a questi di rivolgersi ai loro Organi di rappresentanza, in maniera da farci pervenire, dopo un opportuno "filtro"di controllo, solo le questioni realmente irrisolte, in maniera ordinata e gestibile. Altrimenti se mi arrivano migliaia di singole segnalazioni semplicemente mi sono ingestibili.
Nello specifico gli elementi ancora da chiarire, e sui quali stiamo spingendo AdE, sono:
Visto conformità: ad oggi non è chiaro come dovrà essere svolta l’attività di apposizione dei visti di conformità. Da parte dell’ordine nazionale Commercialisti o comunque di AdE non è stata ancora prodotta alcuna checklist di riferimento.
Asseverazione tecnica: ad oggi non è stata esplicitata come dovrà essere svolta l’attività di asseverazione congruità prezzi. Non è stata data alcuna indicazione su modelli/checklist specifiche a cui il professionista si deve attenere per le loro valutazioni. È possibile pensare – in attesa di ulteriori e più specifiche indicazioni che un tecnico abilitato (ossia colui che è già abilitato al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus) possa oggi redigere l’asseverazione su carta libera basandosi ovviamente su quanto indicato dall’ articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, “la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
Assicurazione: Nel decreto antifrodi (DL 157/2021) non si fa esplicito riferimento ad una "nuova"/specifica assicurazione del professionista, ma si fa riferimento al DL 34/2020 che prevede che il professionista tecnico abbia una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a €500mila. È quindi corretto interpretare che non sarà richiesta specifica polizza asseverazione “modello 110” ma sarà necessaria la polizza professionale (già obbligatoria) con i massimali adeguati.
Data pagamento o data valuta? In riferimento alla risposta dell’AdE(22/11/21) in merito ai pagamenti prima del 12, ed in particolare alla frase “Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione”, ci si chiede se la validità del pagamento corrisponde alla data in cui è stata fatta l’operazione di bonifico o vale la data valuta di addebito?
Cessioni Successive alla prima: vi è bisogno di certezze sulle modalità pratiche di come avviene la seconda cessione e le ulteriori cessioni. Ci si domanda se è necessaria l’attività di apposizione dei visti anche a tali cessioni. Nel caso affermativo che tipo di check-list servono e quindi cosa deve verificare il vistatore e quali sia lo spirito di tali verifiche.
ULTERIORI QUESTIONI
Lavori in corso o già contrattualizzati: come indicato da più parti i recenti chiarimenti dell’Ade non hanno in alcun modo risolto il problema dell'obbligo retroattivo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei costi anche per le iniziative in corso.
A nostro parere – per non bloccare ulteriormente il mercato – è necessario definire che anche per gli interventi in corso (operazioni deliberate/contrattualizzate, iniziate prima del 12) possono godere della recente precisazione AdE ossia operare con le vecchie modalità comunicative.
Disallineamento delle tempistiche tra i lavori di superbonus del condominio e dei singoli condomini
In sostanza da una lettura puntuale del dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) appare che mentre la scadenza del superbonus per i condomini è stata fissata al 31 dicembre 2022, le singole unità immobiliari che vorrebbero essere trainate con i lavori sulle parti private (contestuali agli interventi sulle parti comuni), lo potrebbero fare solo fino al 30 giugno 2022 (con 60% SAL….).
Questo evidentemente metterebbe in difficoltà moltissimi operatori ed a rischio molti interventi (sia quelli di grandi dimensioni, sia quelli più piccoli) poiché ad oggi la difficoltà di reperire le materie prime, i semilavorati ecc. nonché le tempistiche organizzative non consentono un approccio sereno con tali vincoli normativi.
Ho chiesto ad AdE di indicarmi se la suddetta chiave di letture è corretta, perché in tal caso il legislatore dovrà (a mio avviso) intervenire modificando la norma per consentire che lo sviluppo degli interventi dei lavori trainati realizzati sulle singole unità immobiliari di edifici condominiali o edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate con unico proprietario abbiano lo stesso orizzonte temporale di fruizione del beneficio fiscale rispetto alle parti comuni degli stessi edifici.”
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