Obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese anche per lo sconto e cessione delle detrazioni edilizie ordinarie, nonché per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione 110%. Lo prevede il decreto-legge approvato il 10 novembre in Consiglio dei ministri in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Il Dl, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.269 del 11-11-2021, in vigore da oggi 12 novembre, introduce controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.
Tra le novità contenute nel provvedimento, il decreto all’articolo 1 comma 1 estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Viene, inoltre, esteso l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali ordinarie per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge. Dovranno essere forniti chiarimenti ufficiali ed urgenti in merito ai soggetti abilitati e ai contenuti dell’asseverazione.
Ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto, le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% che detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate se presentano profili di rischio. A tal fine sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire i relativi criteri e modalità.
“Al riguardo, pur condividendo le finalità della norma, che potrà effettivamente contrastare l’uso distorto degli incentivi del settore casa e tutelare i tanti contribuenti ed imprese che operano con correttezza sul mercato, occorre evidenziare il rischio che tali disposizioni mettano in pausa la fase di ripresa del settore che si sta consolidando”, ha commentato il Presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini. “Con l’entrata in vigore del provvedimento, sotto forma di decreto-legge – prosegue Crestini – per i cantieri già attivi e le lavorazioni in essere, si complica la possibilità di esercitare l’opzione dello sconto in fattura e, conseguentemente, l’ulteriore cessione del credito fiscale per acquisire liquidità. E le conseguenze per le imprese edili che hanno investito nei bonus edilizi sono facilmente immaginabili”. “A ciò si aggiunge la carenza di specifiche indicazioni normative sui contenuti e sulle modalità di rilascio dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un professionista abilitato. Appare evidente quindi come occorra più tempo per le imprese per adeguarsi alla normativa evitando così che il decreto diventi controproducente per tutta la filiera”, conclude il Presidente di ANAEPA.
LA NOTA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA E CASARTIGIANI. “Prevenire gli abusi e l’uso distorto degli incentivi del settore casa è indispensabile a tutela dei tanti contribuenti ed imprese che operano con correttezza sul mercato. Ma l’urgenza dell’intervento, concretizzatasi in un decreto legge, blocca, di fatto, l’utilizzo delle detrazioni e delle cessioni dei crediti per lavori edilizi. Meglio sarebbe stato intervenire con un emendamento in legge di bilancio che avrebbe concesso più respiro a tutti gli attori in campo”.
Lo sottolineano in una nota Confartigianato Imprese, CNA e Casartigiani.
Secondo le Confederazioni, da stamane, per CAF e professionisti, sarà impossibile inviare le comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione dei crediti all’Agenzia delle entrate, anche per l’assenza di chiarimenti.
Appare incomprensibile l’obbligo di asseverazione per tutti gli interventi senza nessun limite di spesa: la sostituzione di una semplice caldaia o anche solo di una finestra, per poter beneficiare dello sconto in fattura, determina l’obbligo di sostenere la spesa dell’asseverazione, con la conseguenza che il nuovo onere rischia di superare l’importo del beneficio fiscale.
Peraltro, l’inserimento dell’obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato necessita di immediati chiarimenti: chi e come dovrà rilasciare la prevista asseverazione e quali contenuti deve avere?
Continuare a complicare il quadro di accesso alle misure senza tener conto del loro impatto – sostengono Confartigianato Imprese, CNA e Casartigiani – compromette inevitabilmente la forza degli incentivi che sinora hanno contribuito in maniera robusta alla ripresa. Si rischia di raffreddare il trend positivo e la fiducia delle tante imprese oneste e di non raggiungere gli obiettivi di transizione green.