È atteso in Aula al Senato oggi martedì 14 febbraio il disegno di legge n. 452, di conversione in legge del Milleproroghe - decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo licenziato e modificato dalle Commissioni riunite 1a e 5a, il 9 febbraio.
Per quanto riguarda i bonus edilizi, una disposizione inserita nel Milleproroghe stabilisce che “per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023”.
Inoltre, “con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023”.
L’articolo 3, comma 10-octies, del Milleproroghe proroga dunque al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.
La disposizione, al comma 10-novies, proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
Un dossier parlamentare del 13 febbraio ricorda, preliminarmente, che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (specificatamente dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021). L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. In particolare, il citato provvedimento dell’8 agosto 2020 stabilisce che: “La suddetta comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)”.
La norma in esame, comma 10-octies, proroga il menzionato termine del 16 marzo stabilendo che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Il comma 10-novies proroga altresì il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi e di riqualificazione energetica ai fini della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda a tale proposito che l’articolo 2 del decreto del ministero delle finanze del 1° dicembre 2016 stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
Successivamente tale termine del 28 febbraio è stato differito dal all’articolo 16-bis comma 4 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, al 16 marzo.
La disposizione in esame stabilisce al riguardo che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate è prorogata dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.