È possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di Preu e di canone di concessione (debito di ''carattere non fiscale''), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, acquisiti a mezzo di ''cessione del credito''.
I crediti per interventi edilizi (articolo 121, Decreto Rilancio n. 34/2020) sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 139 del 21 giugno 2024, rivolta a una società istante, concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la gestione della rete del gioco del lotto, che ha chiesto se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguarda anche il credito Super Ace e, nello specifico, se tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate.
Inoltre, la società ha domandato se la dichiarazione dei redditi nella quale viene indicato tale credito sia soggetta all'obbligo di apposizione del visto di conformità. E se l’intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate può essere compensato con i crediti edilizi alla stessa ceduti e il credito d'imposta Super Ace. In subordine, ha auspicato di poter compensare, con detti crediti, il solo importo dello 0,3%, dovuto sulle somme giocate a titolo di canone di concessione.
I chiarimenti del Fisco
Nella risposta, l'Agenzia delle entrate ha dato il disco verde, per la concessionaria della gestione della rete del gioco del lotto, alla compensazione, tramite modello F24, tra credito d’imposta Super Ace e bonus edilizi ricevuti tramite cessione, con gli importi dovuti a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate.
Per quanto concerne il quesito sull’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperAce, del visto di conformità, la norma (articolo 1, coma 574, legge n. 147/2013) dispone che “... i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
Al riguardo, nella circolare n. 28/2014, l’Agenzia ha già chiarito che, “con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi ''alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive” e che sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte (quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa). Tra questi rientra l'utilizzo in compensazione del credito da SuperAce, che quindi non è soggetto all'obbligo di visto di conformità.