Il decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri conferma le anticipazioni: in materia di bonus edilizi torna la possibilità di cedere i crediti fiscali più di una volta. Per la precisione, le cessioni potranno essere al massimo tre, e soltanto verso banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari abilitati. Il credito non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A questo scopo, viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto – il cosiddetto “bollino anti-frode” – per consentire la tracciabilità delle cessioni.
Le nuove norme sono incluse in un decreto “recante misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (bozza IN ALLEGATO), che all’art. 1 interviene sugli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio.
Cessione del credito solo a soggetti abilitati
Nell’articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio, dopo le parole “senza facoltà di successiva cessione” – inserite dal Decreto Sostegni ter – vengono aggiunte le parole seguenti, che specificano la possibilità di ulteriori cessioni del credito:
…fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Carcere per chi dichiara il falso
Il decreto prevede anche pene più severe per i tecnici che firmano asseverazioni false o carenti sui requisiti tecnici o sulla realizzazione del progetto: reclusione da 2 a 5 anni, oltre a una multa da 50 mila a 100 mila euro, con pena aumentata “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”.
I crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria potranno essere utilizzati, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, “entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.”
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, si allega la bozza del decreto legge approvata ieri dal Cdm.