Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili - bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% - in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese - fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate - al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
Lo prevede l’articolo 3-sexies introdotto nel Milleproroghe (decreto-legge n. 228/2021) dalle commissioni competenti della Camera dei deputati. Ieri l'Aula della Camera ha votato, con 369 voti favorevoli e 41 voti contrari, la fiducia sul provvedimento, che dopo il voto finale sarà trasmesso al Senato per la definitiva conversione in legge (il termine scade il 28 febbraio).