Se si intenda chiarire se le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è definita dall'Allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia), possano beneficiare dell'eco-bonus o del bonus casa e se in quest'ultimo caso fruire dell'aliquota Iva agevolata al 10 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge n. 488 del 1999, indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro).
Lo ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze una interrogazione (5-03408) presentata il 22 gennaio scorso in commissione Finanze della Camera, primo firmatario Rebecca Frassini (Lega - Salvini premier).
Il Salva Casa
Nella premessa, l'interrogazione ricorda che l'articolo 1 del Salva Casa - decreto-legge n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2024, ha inserito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2021, la nuova lettera b-ter) che dispone che sono eseguiti senza titolo abilitativo «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale (...) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera».
Ecobonus
L'acquisto e la posa in opera delle schermature solari esterne beneficiano della detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 (cosiddetta eco-bonus), nei termini e nelle percentuali recentemente riviste dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 207 del 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Bonus casa
L'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (cosiddetto bonus casa) prevede una detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione edilizia e per gli interventi «h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».
La Manovra 2025
La legge di bilancio 2025 ha ridefinito le aliquote di detrazione per il bonus casa allineandole a quelle dell'eco-bonus, prevedendo però un tetto di spesa di 96.000 euro.
La risposta del Fisco n. 10/E del 2020
Con la risposta n. 10/E del 2020, l'Agenzia delle entrate in tema di applicazione dell'Iva al 10 per cento per gli interventi rientranti nel bonus casa (articolo 16-bis del Tuir) ha già chiarito che «... Per quanto sino a ora rappresentato, si ritiene che le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla circolare n. 15/E del 2018, paragrafo 2.2.1. Essendo pertanto caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato, queste schermature solari potranno fruire del regime agevolato Iva previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, nell'ambito degli interventi sopra descritti e alle condizioni di cui alle richiamate disposizioni, sempre che ne svolgano la medesima funzione».
L'inciso «installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali» ingenera nel mercato confusione che si prevede possa addirittura incrementarsi a seguito delle nuove limitazioni recentemente introdotte in tema di detrazioni fiscali.
L'alternatività tra chiusure oscuranti e schermature solari da esterno dovrebbe essere letta in chiave esclusivamente funzionale dato che i due sistemi agiscono in momenti della giornata diversi. Le schermature solari esterne entrano in funzione durante le ore più calde della giornata assicurando il risparmio energetico maggiormente nel periodo estivo, mentre, la chiusura oscurante «(...) viene considerata come una resistenza termica supplementare (UNI 11300-1) a quella della finestra, che agisce nelle ore notturne nel periodo invernale limitando le dispersioni termiche (UNI 10349). Per le chiusure oscuranti la normativa non ne prevede un utilizzo giornaliero ma solo notturno».
La richiesta al MEF
Ciò premesso, l'interrogazione chiede al MEF “se si intenda chiarire se le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è definita dall'Allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia), possano beneficiare dell'eco-bonus o del bonus casa e se in quest'ultimo caso fruire dell'aliquota Iva agevolata al 10 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge n. 488 del 1999, indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro)”.