Ultimo step per la fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas e diverse da quelle a forte consumo di gas. Istituiti i codici tributo “6993”, “6994”, “6995” e “6996” per consentire l’utilizzo dei bonus relativi all’acquisto di prodotti energetici e gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Le novità nella risoluzione n. 72 dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2022 (in allegato).
L’articolo 1, comma 2 del Dl n. 176/2022 ha esteso il credito d’imposta per contrastare il caro energia anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022. Il successivo comma 2 inoltre ha esteso il bonus all’energia elettrica prodotta e autoconsumata, sempre relativa al mese di dicembre.
Con la risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA”.
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