Con l’estensione dei bonus per l’acquisto di prodotti energetici arrivano anche le nuove indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di attuazione sulla cessione e sulla tracciabilità dei crediti d’imposta. Per compensare il credito c’è tempo fino al 31 marzo 2023 per gli esercenti delle attività agricole e della pesca, fino al 30 giugno 2023, invece, per tutte le altre imprese. In alternativa, i beneficiari possono cedere a terzi il loro credito.
Le novità nel provvedimento del 6 dicembre 2022, siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Ruffini, che approva anche il nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito d’imposta, oltre alle istruzioni e alle specifiche tecniche.
I bonus riguardano:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, mesi di ottobre/novembre 2022 (articolo 1, comma 1, del Dl n. 144/2022, pari al 40% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, mesi di ottobre/novembre 2022 (articolo 1, comma 2, del Dl 144/2022, pari al 40% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, mesi di ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022, pari al 30% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, mesi di ottobre/novembre 2022 (articolo 1, comma 4, del Dl n. 144/2022, pari al 40% delle spese sostenute
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (articolo 2 del Dl n. 144/2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici relativi ai mesi dell’ultimo quadrimestre 2022 possono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, fino al 31 marzo per quanto riguarda i titolari di imprese agricole e di pesca. Per quanto riguarda invece le imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, la scadenza per la fruizione in compensazione è il 30 giugno 2023.
In alternativa, i crediti d'imposta possono essere ceduti. In tal caso, sarà necessario inviare una comunicazione all’Agenzia, tramite i servizi telematici, utilizzando il nuovo modello approvato con il provvedimento odierno.
La cessione deve essere comunicata a partire dal 6 dicembre 2022 fino al:
- 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
- 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relative ai titolari di imprese agricole e di pesca.
Come avvenuto anche per i precedenti trimestri il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione. Per la cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. Infine il credito d’imposta ceduto deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l’impresa cedente.
Si ricorda, infine, che le disposizioni attuative riguardanti i bonus energetici del 1° e 2° trimestre 2022 sono state definite con il provvedimento del 30 giugno 2022, quelle relative al 3° trimestre, invece, con il provvedimento del 6 ottobre 2022.