Sono ammessi al Bonus Facciate anche gli interventi effettuati sull'"altana veneziana", cioè su quell'elemento architettonico "assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che, dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio".
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 543 di oggi 12 novembre.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, al paragrafo 2, ha precisato che "la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento dellespese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali [...].
In particolare, la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".
In allegato la Risposta n. 543 del 12 novembre 2020