L'Istante rappresenta che, nel corso del 2021, il padre ha sostenuto spese per interventi di rifacimento della facciata dell'edificio del quale era proprietario, ammissibili alla detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. ''bonus facciate''), e che, essendo deceduto in data XX YYY 2022, non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca.
L'Istante rappresenta che i predetti interventi sono iniziati e terminati nel 2021, che sono stati fatturati dalla ditta esecutrice dei lavori, pagati attraverso gli appositi bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato per quanto attiene alla conformità degli stessi.
Ciò premesso, l'Istante chiede se, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dei predetti lavori, possa esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate.
A seguito di richiesta di integrazione documentale, l'Istante conferma che la cessione tra il de cuius e la banca non si è perfezionata e che l'immobile in esame, per effetto di successione e divisione, è attualmente di sua proprietà.
Nella Risposta n. 213 del 14 febbraio 2023 (in allegato), l'Agenzia delle entrate osserva che, “dalla documentazione integrativa pervenuta, l'intervento edilizio appare riconducibile a quelli di cui al citato comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 trattandosi dell'isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.
L'intervento in questione effettuato nel 2021, pertanto, deve rispettare, come sopra specificato, i requisiti di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto l'asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L'articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli di cui al predetto comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (ossia interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), «In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d'imposta 2021.
L'Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d'imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dai citati provvedimenti direttoriali”, conclude l'AdE.