“Nel confermare l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, l’Agenzia delle entrate ha precisato (circolare n. 2/2020) che per richiedere il “bonus facciate” possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel bonifico occorre sempre riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Lo precisa Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle entrate, in risposta alla seguente domanda: “Per il bonus facciate quale tipologia di bonifico bisogna utilizzare? La mia banca prevede 4 tipologie: ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma, bonus mobili, ma non quello specifico per il bonus facciate”.
“Se possibile, inoltre”, prosegue la risposta di Fisco Oggi, “è necessario indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019 (risposta a interpello n. 185/2020). Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.
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