Fisco

Bonus Facciate, dall'Agenzia delle entrate la nuova risposta n. 606 del 17 settembre 2021

Il beneficio non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti

venerdì 17 settembre 2021 - Redazione Build News

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La società interpellante evidenzia di avere acquistato un complesso immobiliare che comprende un ..., a cui è attribuita la categoria catastale A9.

Il compendio immobiliare è stato locato ad una Società a responsabilità limitata, di cui l'istante è attualmente unico socio, che gestisce la parte del ... destinata a museo e ad altre attività connesse.

Tanto premesso, l'istante chiede se, per detto immobile, può usufruire del c.d. "bonus facciate", di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"), che riconosce al beneficiario una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi di ripristino delle facciate degli edifici esistenti.

In particolare, chiede se la misura agevolata riguarda anche le facciate interne che, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, sono comunque visibili dagli utenti del museo, il quale risulta inserito in un circuito turistico regionale.

Sottolinea, infine, che i lavori da eseguire "costituiscono manutenzione straordinaria" e chiede se le prestazioni edilizie in questione possano beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 10% prevista dall'articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Nella risposta n. 606 di oggi 17 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate, in relazione al primo dei quesiti formulati dall'istante, evidenzia che come chiarito con la circolare n. 2/E del 2020 l'agevolazione, sotto il profilo oggettivo, è limitata alle sole facciate visibili da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti. Il beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.

In merito al secondo quesito, il Fisco ritiene che le prestazioni relative ad interventi di cui all'articolo 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - che l'istante precisa di porre in essere - debbano essere assoggettate all'aliquota Iva ridotta del 10%.

Detta aliquota, naturalmente, riguarda unicamente l'unità immobiliare accatastata come A9 e le relative pertinenze.

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