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Bonus facciate e proroga ecobonus e bonus ristrutturazioni: il testo della Manovra approvato dalla Commissione Bilancio del Senato

Ecco i testi degli articoli 19 su proroga detrazioni e 25 sul bonus facciate

lunedì 16 dicembre 2019 - Redazione Build News

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Oggi l'Aula del Senato prosegue l'esame del disegno di legge di bilancio 2020. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà ha sottoposto alla Presidenza un maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del ddl, con le modifiche approvate in Commissione Bilancio, su cui porre la questione di fiducia.

Dopo la dichiarazione di inammissibilità di alcuni commi del maxiemendamento, il Presidente Casellati ha autorizzato la Commissione Bilancio a convocarsi per valutare il testo.

Riportiamo, in particolare, gli articoli 19 e 25 del testo proposto dalla Commissione Bilancio del Senato.

Art. 19. (Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2020»;

b)all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», le parole: «anno2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».

Art. 25. (Bonus facciate)

1. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla GazzettaUfficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

3. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41.

6. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

In allegato il testo della Manovra 2020 proposto dalla commissione Bilancio del Senato

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