Con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023 (in allegato), l'Agenzia delle entrate fornisce il suo parere in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini della fruizione del c.d. ''bonus facciate'', in applicazione dei chiarimenti di prassi forniti in materia, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'impresa esecutrice dei lavori attesta di aver ricevuto il pagamento degli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini della sua concorrenza alla determinazione del reddito.
L'Istante rappresenta di essere comproprietaria, al 50 per cento, di un'unità immobiliare sulla quale, nel corso del 2021, ha realizzato degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne.
Al riguardo, evidenzia che, a fronte della fattura emessa dal fornitore, il relativo pagamento è avvenuto in data XX YYY 2021 ma, pur avendo indicato nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per ''mero errore'' è stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante''.
Al fine di ''sanare'' tale situazione, ha acquisito dall'impresa esecutrice dei lavori, in data XX YYY 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021.
L'Istante chiede all'AdE, pertanto, di sapere se, analogamente a quanto precisato in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale circostanza gli permetta di fruire della detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. ''bonus facciate'').
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