Il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso al Bonus Facciate. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 574/2021 di oggi 30 agosto.
L'Istante riferisce di essere un'associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di "convegno amichevole", con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria.
L'Istante intende fruire della detrazione di cui all'articolo l, commi da 2l9 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate) e, in particolare, di optare per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020. Chiede se, nel caso in esame, sussista il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa, atteso che la stessa è, peraltro, titolare di redditi da locazione assoggettati a tassazione ordinaria.
L'Agenzia delle entrate rileva preliminarmente che “il diritto di enfiteusi è un diritto reale di godimento che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile). Pertanto, il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso all'agevolazione in questione. Ciò posto, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza di interpello, si ritiene che l'istante quale ente privato che non svolge attività commerciale, titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, possa rientrare tra i soggetti beneficiari del "bonus facciate".”
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato