In merito alla scadenza del cosiddetto Bonus Facciate, di cui il Documento programmatico di bilancio non prevede una proroga nel 2022, è stata presentata il 22 ottobre 2021 un’interrogazione a riposta scritta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a firma dell’on. Alemanno (interrogazione n. 4-10503). Dal momento che la scadenza del bonus “arreca un grave pregiudizio al diritto di coloro che hanno già iniziato le pratiche per usufruire della misura agevolativa”, l’interrogazione si rivolge al MEF per sapere “quali tempestive iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per la soluzione delle criticità sopra evidenziate, anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di bilancio 2022 – ovvero nel primo provvedimento utile – della proroga del cosiddetto «bonus facciate» che preveda anche la salvaguardia del diritto, per coloro la cui pratica per la richiesta della misura agevolativa sia in itinere, di fruire delle detrazione del 90 per cento delle spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.”
Di seguito il testo completo dell’interrogazione:
“Per sapere – premesso che:
il cosiddetto «bonus facciate» è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 ed è stato prorogato per tutto il 2021 dalla legge di bilancio 2021. Ad oggi, quindi, la detrazione interessa le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;
i soggetti beneficiari del «bonus facciate» possono portare in detrazione il 90 per cento delle spese sostenute per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali;
il «bonus facciate», diversamente dalle altre agevolazioni, non prevede un limite di spesa agevolata;
va, inoltre, segnalato che la legge n. 77 del 2020 di conversione del decreto-legge 34 del 2020 cosiddetto «Decreto Rilancio» ha esteso anche ai beneficiari del «bonus facciate» la possibilità di optare, oltre che per la fruizione diretta della detrazione, anche per la cessione del credito ad essa corrispondente o, in alternativa, per il cosiddetto «sconto in fattura» anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24, o da cedere a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Tale possibilità sussiste per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021;
nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) – che delinea la struttura della legge di bilancio 2022 – approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2021, accanto alla proroga degli altri bonus edilizi non si rintraccia quella relativa al «bonus facciate»;
se così fosse, sarebbero numerose le pratiche per la richiesta dell'agevolazione in parola che finirebbero nell'oblio poiché la normativa vigente prevede tempistiche precise nell'iter di autorizzazione;
questo accade, in particolare, per gli edifici di valore storico: in presenza di vincoli di natura culturale o paesaggistico, infatti, è necessario acquisire, prima dell'inizio dei lavori di edilizia pubblica o privata – tra le altre – l'autorizzazione della soprintendenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
al riguardo, sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni relative all'allungamento dei tempi (tra sospensioni della decorrenza termini e proroghe) di risposta delle Soprintendenze;
la scadenza al 31 dicembre 2021 del «bonus facciate» arreca in questo contesto un grave pregiudizio al diritto di coloro che hanno già iniziato le pratiche per usufruire della misura agevolativa, alla quale si può ascrivere senza dubbio anche il merito di aver contribuito, insieme agli altri bonus edilizi, alla ripresa del settore delle costruzioni;
sembra ci sia la volontà di prorogare la misura agevolativa in parola con una percentuale di detrazione inferiore rispetto a quella attualmente prevista –:
quali tempestive iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per la soluzione delle criticità sopra evidenziate, anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di bilancio 2022 – ovvero nel primo provvedimento utile – della proroga del cosiddetto «bonus facciate» che preveda anche la salvaguardia del diritto, per coloro la cui pratica per la richiesta della misura agevolativa sia in itinere, di fruire delle detrazione del 90 per cento delle spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. (4-10503)”