L'Istante rappresenta che per il fabbricato in condominio in cui risiede saranno deliberati lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi e, in particolare, interventi di rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie esterna e trattamento dei ferri dell'armatura, interventi sul balcone, comprensivi di rifacimento del parapetto inmuratura, del sotto-balcone, del frontalino, della pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica.
L'Istante rappresenta, inoltre, di essere proprietario di altri due immobili, di cui uno rurale, che necessitano, il primo, di lavori sulla pavimentazione del terrazzo a livello nonché di tinteggiatura della relativa recinzione metallica e, il secondo, di lavori di rifacimento della copertura.
Nella Risposta n. 185 di oggi 12 giugno – IN ALLEGATO - l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai seguenti quesiti con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini della fruizione delc.d. "bonus facciate":
1) nel caso in cui i condòmini intendano deliberare il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e il trattamento dei ferri dell'armatura, la spesa sia detraibile al 90 per cento o al 50 per cento, rientrando tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR. Il dubbio interpretativo, nasce, a parere dell'Istante, dal fatto che, ai sensi del citato comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, rientrerebbero nel "bonus facciate" tutti gli interventi diretti al recupero o al restauro della facciata esterna mentre, ai sensi del successivo comma 220, il "bonus facciate" si potrebbe applicare, in alternativa alla manutenzione superficiale dell'edificio (pulitura o tinteggiatura esterna), solo se si provveda alla installazione del cd. cappotto termico, dovendo essere garantito il rispetto dei rigidi parametri tecnici indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, richiamati espressamente dalla norma. Ciò risulterebbe, secondo l'Istante, penalizzante per chi intende eseguire una più completa e duratura riparazione della facciata (rifacimento dell'intonaco e trattamento dei ferri dell'armatura) rispetto a chi vuole apportare un rimedio meno efficace e di breve durata (la semplice pulitura o tinteggiatura esterna);
2) ai sensi del citato comma 221, e con riferimento al rifacimento dei balconi, il "bonus facciate" si possa applicare anche alle spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino;
3) ai sensi del medesimo comma 221, al balcone possa essere equiparato, data la funzione analoga svolta, il terrazzo a livello e se sia possibile, quindi, detrarre le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica;
4) la copertura del fabbricato rurale che l'Istante intende riparare, possa rientrare, ai sensi del citato comma 219 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel concetto di "facciata esterna" e quindi godere della relativa agevolazione per i lavori da effettuare; 5) sia sufficiente indicare nella causale del bonifico, destinato all'impresa esecutrice dei lavori, la seguente dicitura: "per lavori di restauro facciata ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019".
IN ALLEGATO LA RISPOSTA N. 185 DEL 12 GIUGNO 2020
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