“Per gli interventi che danno diritto al “bonus facciate” (articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni, è sempre previsto.
Per questi interventi, infatti, non vale la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2022 nell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (comma 1-ter, lettera b), anche quando si tratta di opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro”.
Questa la risposta di Fisco Oggi alla domanda: “In un edificio stiamo per effettuare interventi di recupero di una facciata non influenti dal punto di vista termico. Per usufruire della cessione del credito d’imposta possiamo non richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, visto che le opere saranno realizzate in regime di edilizia libera?”.